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Prima
guerra mondiale, tutela del patrimonio storico |
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Disegno di legge approvato il 22 novembre 2000 dalla 7° Commissione permanente del Senato. (Segnalazione
di Paolo Donalisio) SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4447–4813–4832
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE Art. 1. (Principi
generali) 1.
La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della
Prima guerra mondiale. 2.
Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il
restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a
entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a)
forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b)
fortificazioni
campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; 3.
La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre,
la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato
per il valore dell’unità nazionale. 4.
Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche
delle cose di cui al comma 2 sono vietati. Art.
2. (Soggetti
autorizzati ad effettuare 1.
Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle
cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle
leggi regionali: a)
i
privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati
e associazioni anche non riconosciute; b)
i
comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro
consorzi; 2.
L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per
gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando
si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo
unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2,
del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le
competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze. 3.
I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi
di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui
all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto
esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi
prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per
territorio. Art.
3. (Compiti
dello Stato) 1.
Lo Stato: a)
promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi
di cui all’articolo 2, comma 1; b)
promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul
fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi
di cui all’articolo 2, comma 1; Art.
4. (Competenze
del Ministero per i beni 1.
In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività
culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità: a)
promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la
redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui
all’articolo 1; b)
definisce
i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1; 2.
È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della
Prima guerra mondiale. 3.
Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la
corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. a)
i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); b)
le priorità di cui al comma 1, lettera c); 6.
L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Art.
5. (Competenze
del Ministero della difesa) 1.
Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali
finalità: a)
può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma
1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante
l’impiego delle Truppe alpine; b)
cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni
e le attività culturali nell’attuazione del programma di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera f).
A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato maggiore
dell’Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica
delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in
quelli periferici. Art.
6. (Competenze 1.
Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli
affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina: a)
la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte
italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui
all’articolo 1; b)
la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero; Art.
7. (Competenze
delle regioni) 1.
Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla
legislazione vigente: a)
promuovono
e coordinano gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, svolti da
privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la
conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi
dell’articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di
percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e
didattiche; b)
possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); 2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle
relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse
spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386. Art.
8. (Finanziamento
statale degli interventi) 1.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c),
possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo
stesso comma. 2.
I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente
per territorio: a)
il
progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto di assenso
del titolare del bene; b)
una
relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro
dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla conformità
ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b),
con un programma temporale dei lavori; 3.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse
destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro
tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa
e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle
priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle richieste
presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti
pubblici. Art.
9. (Reperti
mobili e cimeli) 1.
I reperti mobili e i cimeli ritrovati sul fronte terrestre della Prima
guerra mondiale, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, appartengono allo Stato, o alle province autonome di
Trento e di Bolzano se ritrovati nel loro territorio, e sono custoditi dal
comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento. Chiunque li
rinvenga, anche fortuitamente, è tenuto a farne denuncia al sindaco del
comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento e può essere da
questi autorizzato alla detenzione nel solo caso in cui gli stessi siano
ritenuti di non rilevante importanza o interesse, anche in ragione della
preesistente disponibilità di esemplari identici o consimili. 2.
Al fine di agevolare il restauro e la fruizione pubblica dei reperti
mobili e dei cimeli, lo Stato o il comune che ne è custode possono
concederli in uso a musei e raccolte locali, pubblici o privati, che ne
facciano richiesta, dandone comunicazione alla Soprintendenza competente
per territorio. La loro mancata esposizione al pubblico godimento è causa
di revoca della concessione. Art.
10. (Sanzioni) 1.
Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione
sulle cose di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza
provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. 2.
Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il
danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di
interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche
si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a
lire cinquanta milioni. Art.
11. (Norme
di spesa e finali) 1.
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire
330 milioni annue a decorrere dal 2001. 2.
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire un miliardo. Art.
12. (Copertura
finanziaria) 1.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, pari
a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni
2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali. 2.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3,
pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si
provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. Art.
13. (Entrata
in vigore) 1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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| Ultimo
aggiornamento
12/01/09
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